martedì 9 febbraio 2010

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE: GENERICITA' DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE E CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO


Con ordinanza del 08/02/2010 il Tribunale di Padova Sez. Lavoro, ha condannato una nota ditta del mercato dei materiali di illuminazione a ripristinare il rapporto di lavoro con un dipendente a suo tempo assunto con un contratto di lavoro subordinato a termine.
Il Tribunale, adìto in via d'urgenza ex Art 700 C.p.c., ha ritenuto fondato il ricorso esperito dall'Avv. Massimiliano Giangolini in collaborazione con lo Studio Legale Sgromo in difesa del lavoratore, uniformandosi al principio già fatto proprio da Cass. S.U. n. 4588/06 ed osservando che l'indicazione per iscritto, specifica e puntuale, delle ragioni "tecniche, produttive, organizzative o sostitutive" di cui all'Art. 1, comma primo, D.Lgs. n. 368/01 è condizione indispensabile per consentire, nel contratto di lavoro a tempo determinato, il controllo giudiziale sulla legittimità dell'apposizione del termine.
Il Tribunale di Padova, oltre a ritenere senz'altro ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza di cui all'Art. 700 C.p.c. al fine di accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro e ad ordinare al datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore, ha altresì approfondito, con motivazione logica ed incensurabile, i requisiti che deve presentare la clausola di apposizione del termine per essere considerata "specifica" e "puntuale". In tale contesto è necessario che dalla sola lettura della causale della clausola appositiva del termine "emerga in modo inequivoco l'esigenza oggettiva di temporaneità del rapporto, che- evidentemente- non può ridursi ad una mera scelta di politica aziendale delle assunzioni e, di conseguenza, della gestione dei rapporti di lavoro".
Riferendosi poi allo specifico caso oggetto di controversia, l'Ecc.mo Giudicante ha definito "di palmare evidenza" la genericità della clausola di apposizione del termine nel caso in cui il datore di lavoro si limiti a richiamare tautologicamente la formula legislativa (i cd. motivi tecnici, produttivi ed organizzativi di cui all'Art. 1 D.Lgs. n. 368/01) quand'anche si aggiunga, quale ragione giustificatrice, una pretesa "intensificazione della produzione". Non basta, infatti, secondo il Tribunale di Padova, tale indicazione laddove restino "del tutto oscuri quali siano i fatti che hanno determinato la pretesa intensificazione dell'attività aziendale, in quali termini si sia verificato un aumento della produzione e dove sia ravvisabile la temporaneità che giustifica l'assunzione". Il lavoratore, pertanto, verrà immediatamente richiamato a svolgere la propria attività lavorativa con automatica conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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