giovedì 20 maggio 2010

SI CAMBIA CASA: WWW.AFFARIEDIRITTO.IT

Cari Lettori,
il boom di consensi e di relativi accessi che ha registrato questo legal blog nei suoi pochi mesi di vita mi ha spinto ad avviare un progetto ben più vasto ed importante che, tra l'altro, ha ad oggetto un totale restyling di queste pagine.
Da alcuni giorni è già attivo sul web il nuovo Affari&Diritto il quale, grazie al successo da Voi cortesemente riconosciutogli, si presenta totalmente rinnovato nella grafica (spero più elegante) e nei contenuti che a breve seguiranno, con una cadenza (lo prometto !) più frequente di quanto non lo fossero i post presenti sulla pagina che state consultando; specie a partire dal prossimo mese di settembre.
Nei prossimi mesi, inoltre, il sito aprirà ai commenti degli utenti ed avvierà un servizio di consulenza legale online a condizioni economiche sicuramente interessanti. L'obiettivo è quello di creare una comunità di utenti (imprenditori e non) che possa ritrovare, nei contenuti del sito, se non una risposta ai problematica di natura legale (per quello non basta un sito ma occorre l'intervento di una consulenza specializzata) quantomeno una fonte di informazione ed aggiornamento su temi di interesse comune.
Il nuovo sito è ancora in costruzione, tuttavia Vi invito sin d'ora a visitarlo e ad inserirlo, se sarà di Vs. gradimento, tra i preferiti del vostro browser di navigazione.

Avv. Massimiliano Giangolini

martedì 9 febbraio 2010

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE: GENERICITA' DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE E CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO


Con ordinanza del 08/02/2010 il Tribunale di Padova Sez. Lavoro, ha condannato una nota ditta del mercato dei materiali di illuminazione a ripristinare il rapporto di lavoro con un dipendente a suo tempo assunto con un contratto di lavoro subordinato a termine.
Il Tribunale, adìto in via d'urgenza ex Art 700 C.p.c., ha ritenuto fondato il ricorso esperito dall'Avv. Massimiliano Giangolini in collaborazione con lo Studio Legale Sgromo in difesa del lavoratore, uniformandosi al principio già fatto proprio da Cass. S.U. n. 4588/06 ed osservando che l'indicazione per iscritto, specifica e puntuale, delle ragioni "tecniche, produttive, organizzative o sostitutive" di cui all'Art. 1, comma primo, D.Lgs. n. 368/01 è condizione indispensabile per consentire, nel contratto di lavoro a tempo determinato, il controllo giudiziale sulla legittimità dell'apposizione del termine.
Il Tribunale di Padova, oltre a ritenere senz'altro ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza di cui all'Art. 700 C.p.c. al fine di accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro e ad ordinare al datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore, ha altresì approfondito, con motivazione logica ed incensurabile, i requisiti che deve presentare la clausola di apposizione del termine per essere considerata "specifica" e "puntuale". In tale contesto è necessario che dalla sola lettura della causale della clausola appositiva del termine "emerga in modo inequivoco l'esigenza oggettiva di temporaneità del rapporto, che- evidentemente- non può ridursi ad una mera scelta di politica aziendale delle assunzioni e, di conseguenza, della gestione dei rapporti di lavoro".
Riferendosi poi allo specifico caso oggetto di controversia, l'Ecc.mo Giudicante ha definito "di palmare evidenza" la genericità della clausola di apposizione del termine nel caso in cui il datore di lavoro si limiti a richiamare tautologicamente la formula legislativa (i cd. motivi tecnici, produttivi ed organizzativi di cui all'Art. 1 D.Lgs. n. 368/01) quand'anche si aggiunga, quale ragione giustificatrice, una pretesa "intensificazione della produzione". Non basta, infatti, secondo il Tribunale di Padova, tale indicazione laddove restino "del tutto oscuri quali siano i fatti che hanno determinato la pretesa intensificazione dell'attività aziendale, in quali termini si sia verificato un aumento della produzione e dove sia ravvisabile la temporaneità che giustifica l'assunzione". Il lavoratore, pertanto, verrà immediatamente richiamato a svolgere la propria attività lavorativa con automatica conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

venerdì 8 gennaio 2010

MEDIAZIONE: LE "TRAPPOLE" DI CERTE AGENZIE IMMOBILIARI


Un tema piuttosto ricorrente, specie (ma non solo) nel campo delle compravendite immobiliari, è quello relativo al momento a partire dal quale sorge, per il mediatore immobiliare, il diritto alla provvigione. L'ipotesi più ricorrente si verifica quando si incarica un'agenzia immobiliare di vendere (o ci si rivolge ad un'agenzia per trovare) un immobile. Tuttavia, quanto sotto specificato è applicabile, in linea generale, anche alla mediazione d'affari che non abbia a oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile.
L'attualità della questione deriva, se non altro, dal fatto che certe catene (più o meno note) di agenzie immobiliari utilizzano diversi "stratagemmi" per assicurarsi in ogni caso la provvigione anche quando, di fatto, l'immobile non viene acquistato/venduto. Inutile specificare che, spesso, di questi "stratagemmi" il cliente (potenziale acquirente o venditore che sia) non è partitamente informato. Il risultato è che certi comportamenti "strategici", fatti di clausole contrattuali del cui contenuto e delle cui conseguenze raramente l'Agenzia informa il cliente, finiscono per generare conseguenze a volte poco piacevoli per il malcapitato (acquirente/venditore) che è costretto a rivolgersi all'Avvocato quando "il danno è fatto" o quasi !
Un primo elemento di cui occorre dar conto è che, quando ci si rivolge ad un'Agenzia immobiliare per l'acquisto di un determinato immobile, quest'ultima, nella gran parte dei casi, verificato l'interesse del cliente per quella data unità immobiliare, propone a quest'ultimo la firma di un modulo che, tipicamente, si presenta come una "proposta di acquisto" a volte corredata dell'ulteriore attributo "irrevocabile". Non sempre, tuttavia, l'agente immobiliare rappresenta partitamente al promittente acquirente le conseguenze della sottoscrizione di siffatto modulo.
Generalmente, con caratteri più o meno piccoli, questi moduli spiegano che, in caso di sottoscrizione della proposta di acquisto, la successiva accettazione della medesima da parte del venditore vale quale conclusione di un vero e proprio contratto preliminare (o compromesso di vendita) ed, altrettanto tipicamente, viene richiesto al potenziale acquirente il versamento (a volte in una fase successiva) di cifre di denaro a titolo di caparra confirmatoria. La conseguenza è che, a volte, chi è interessato all'acquisto di un immobile sottoscrive moduli nella convinzione di poter allegramente recedere (senza danni) dal potenziale affare per poi accorgersi (dolorosamente), al momento del rifiuto di procedere oltre, di aver sottoscritto un vero e proprio contratto preliminare con tutte le conseguenze che il Codice Civile fa discendere da tale sottoscrizione; non da ultimo quella tipica di dover obbligatoriamente stipulare il successivo contratto definitivo. Ma anche nel caso in cui, per ipotesi, si riesca a non addivenire al successivo rogito o contratto definitivo, l'Agenzia immobiliare avrà ottenuto il suo scopo: quello di far sborsare la provvigione al/i soggetto/i obbligato/i.
Per quale motivo l'Agenzia immobiliare è così interessata a che il promittente acquirente arrivi quantomeno a sottoscrivere un contratto preliminare tanto da far "convertire" un modulo contenente una proposta di acquisto nel famigerato "compromesso di vendita" ?
La risposta risiede in un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la conclusione di un valido contratto preliminare, se frutto dell'attività svolta dal mediatore, è già di per se idoneo a far sorgere per quest'ultimo l'obbligo di reclamare la provvigione per l'affare; anche se, per ipotesi, non si addivenga al sucessivo contratto definitivo con relativo trasferimento dell'immobile. Tale orientamento è stato ribadito, negli ultimi anni, dalla Cass. n. 22000/07 .
Se, pertanto, l'Art. 1755 Cod. Civ. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione solo in caso di conclusione dell'affare, e sempre che l'affare sia concluso "per effetto del suo intervento", è altresì vero che "per conclusione dell'affare", sostiene la Corte di Cassazione, " deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti", o meglio: "di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno" (Cass. n. 22000/07). Orbene, è fuor di dubbio che il contratto preliminare, per il modo in cui è strutturato e per gli obblighi che genera in capo a chi lo sottoscrive, determini sicuramente la nascita di un "vincolo" tra le parti. Vincolo che, se non mantenuto, legittima la parte che vi ha interesse a ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tanto basta, pertanto, per considerare "affare" anche un contratto preliminare, per modo che la conclusione di un contratto preliminare darà luogo ad un "affare concluso", con tutte le conseguenze del caso per il mediatore, il quale potrà far valere, nei confronti degli obbligati, il diritto alla provvigione anche nel caso in cui, per ipotesi, al preliminare non segua il contratto definitivo.
Ciò spiega la ferrea pervicacia con cui le Agenzie immobiliari richiedono ai loro clienti la sottoscrizione di moduli i quali, in modo quasi "indolore", si "trasformano" in contratti preliminari con "dolorose" conseguenze per il poco avveduto cliente.
Se, tuttavia, la firma di uno di questi moduli è tale da generare le conseguenze di cui sopra, nel caso in cui si presti attenzione e ci si astenga dal sottoscrivere frettolosamente la modulistica "propinata" dall'Agenzia immobiliare ( a meno che, ovviamente, non si sia fermamente deciso di acquistare l'immobile) ci si può avvalere di una non indifferente posizione di forza. Infatti, non solo l'Agente continuerà comunque a prestare la propria attività rivolta ad addivenire alla trasferimento della proprietà dell'immobile (in fondo è pur sempre un suo interesse che l'affare si realizzi, anche aldilà delle firma di qualsiasi modulo di proposta irrevocabile) ma altresì, si rimarrà liberi di non concludere l'affare anche se questo ci sarà stato proposto dal mediatore in modo del tutto conforme alle nostre iniziali esigenze. Lo ha recentemente affermato il Tribunale di Bari: "Se la parte che ha conferito l'incarico al mediatore non conclude l'affare propostole dal mediatore stesso, pur essendo questo del tutto conforme alle richieste originariamente avanzate, il mediatore non ha diritto alla provvigione (Art. 1755 c.c.)" (Trib. Bari n. 2757/09).
Ovviamente, non bisogna aver sottoscritto alcun contratto preliminare od alcun modulo che sia passibile di "trasformarsi" in un preliminare. In tal caso, il mediatore, potrà al massimo pretendere, ai sensi dell'Art. 1756 Cod. Civ., il rimborso delle eventuali spese sostenute laddove documentate.
Un ultimo avvertimento: tale principio è valido a meno che non si sia comunque concordato il pagamento della provvigione, indipendentemente dalla conclusione dell'affare e per effetto della semplice acquisizione, ad esempio, da parte del mediatore, di un'offerta omogena a quella indicatagli.
E' evidente, tuttavia, specie nel settore della mediazione immobiliare, il rischio di rimanere vittime di clausole contenute in moduli che raramente risultano pienamente chiari a chi li sottoscrive. Pertanto, non si rischia di apparire "interessati" se si consiglia, alla fine di questo breve excursus senza alcuna pretesa di esaustività, di rivolgersi preliminarmente ad un bravo Avvocato che sia in grado di chiarire il contenuto e le conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di determinate "proposte di acquisto"; evitando ben più dolorosi (anche in termini di parcelle) interventi del Legale, quando "il danno è fatto".

martedì 5 maggio 2009

QUEI "MONETARI" SOLO DI NOME...

Il primo post (operativo) di questo blog vorrei dedicarlo ad uno sgradito fenomeno che, da quasi due anni, funesta alcuni di quei piccoli risparmiatori che dall’estate del 2007, nella speranza di mettere al riparo i propri risparmi da una delle crisi finanziarie più pesanti dell’ultimo secolo, hanno avuto la malaugurata idea di scegliere come porto “sicuro” per le proprie sostanze taluni fondi comuni (o comparti di Sicav) monetari (o di liquidità). Peraltro, tale fenomeno ha colpito pesantemente anche quei piccoli risparmiatori i quali, avendo sempre avuto un’elevata avversione al rischio avevano, negli ultimi anni, scelto i fondi di liquidità come “valida” (?) alternativa agli asfittici rendimenti dei conti correnti bancari. E’ bene specificare come, sebbene non esista una definizione avente valore legale di fondo ( o comparto) “monetario” o “di liquidità”, tali categorie di fondi sono state sempre ed univocamente caratterizzate (tanto dagli studiosi di economia dei mercati finanziari quanto dagli stessi operatori del mercato…primi tra tutti le società di investimento che collocavano tali fondi) da investimenti in titoli obbligazionari (solitamente di stati sovrani con elevato rating e/o istituzioni bancarie sovranazionali) con scadenza a breve o brevissimo termine (tipicamente da sei mesi a due anni), nonchè in depositi bancari e pronti contro termine.
Insomma tali strumenti finanziari, per la loro bassa rischiosità si sono sempre rivolti a quei piccoli risparmiatori “avversi” all’investimento in azioni o che, comunque, desiderano investire una parte anche ingente dei propri risparmi su assets orientati ad un guadagno “sicuro”, sebbene piuttosto esiguo. Tanto per fare qualche esempio, sui siti internet (nonché sui prospetti informativi) di alcuni degli intermediari che pubblicizzano questi fondi (o comparti di Sicav) si leggevano (e si leggono ancora !), associati ai fondi di seguito emarginati, locuzioni di questo tipo: “Difesa del capitale”, “Esposizione al rischio prudente” ( dal prospetto semplificato di Axa AWF US Libor Plus); “Rischiosità bassa”, “Sono possibili lievi oscillazioni a breve termine, ma nel medio lungo periodo NON ci sono aspettative di perdite di capitale” “Profilo dell’investitore: orientato alla sicurezza” (dal sito internet di DWS Investment e dal prospetto semplificato di DWS Invest Euro Reserve). Orbene, il comparto US Libor Plus della Sicav Axa AWF il 19/07/07 perdeva in un solo giorno il 12,6 % (!!!) e chiudeva l’anno solare con una perdita superiore al 30% con le sottoscrizioni al comparto sospese. Niente male per un fondo che prometteva ai potenziali investitori una “esposizione al rischio prudente”.
Nel caso di cui sopra, si aveva a che fare con un comparto che, seppur collocato presso gli investitori come uno strumento finanziario a basso rischio, dichiarava esplicitamente, nel prospetto informativo, di investire in ABS statunitensi (Gli ABS o Asset Backed Securities sono strumenti finanziari emessi in seguito ad operazioni di cartolarizzazione prevalentemente - ma non solo - di mutui ipotecari), ovvero quegli assets che, incorporando anche mutui cd. subprime, per primi hanno innescato la terribile crisi che tuttora imperversa sui mercati.
La vicenda del DWS Invest Euro Reserve, invece, è ulteriormente emblematica e, agli occhi di chi scrive, da luogo a non poche perplessità. La classe NC del comparto di cui sopra, dopo essersi per anni comportata come un normale fondo monetario (o di liquidità), nel mese di settembre 2008, improvvisamente andava incontro a performance negative sprofondando di oltre il 12% tra il quarto trimestre 2008 ed il primo trimestre 2009 e generando perdite rovinose per quei piccoli investitori che avevano scelto il comparto proprio per il suo carattere difensivo e la sua attitudine a non generare perdita alcuna, se non lieve e a breve termine. Al 30 aprile 2008, tuttavia, (Fonte: Morning Star), il comparto ha perso l’8,49 % da inizio anno e persino chi fosse entrato sul fondo 5 anni orsono, oggi sarebbe in perdita di uno 0,49%. Un “brusco tonfo”, come definito dal “IlSole24Ore” che lo stesso giornale, in un recente articolo, spiega con la vendita di asset illiquidi (a qualsiasi prezzo) di fronte ad un’ondata di riscatti. Tale ricostruzione, seppur attendibile, appare poco approfondita in quanto, a parer di chi scrive, non va alla radice del fenomeno. Pur ammettendo un’improvvisa forte richiesta di riscatto delle quote da parte degli investitori (a settembre 2008), infatti, non si spiega come mai un fondo come l’Euro Reserve che dovrebbe essere, per l’appunto, “di liquidità” aveva, al momento della richiesta dei riscatti, degli asset “illiquidi”. Pur volendo prescindere dal fatto che occorrebbe capire se è stata proprio l’ondata di riscatti a causare il calo del fondo o se il fondo è calato per altre cause determinando poi l’effetto riscatto (tra il 30 giugno 2008 ed il 30 dicembre 2008 il patrimonio del comparto è passato da 1.340.425.642,77 € a 595.580.460,47 €), è forse utile andare a vedere quali erano le tipologie di strumenti su cui il fondo era investito prima della terribile caduta.
Il bilancio semestrale del comparto, al 30 giugno 2008, evidenziava l’investimento in crediti cartolarizzati su mutui (ABS ed MBS). Andando poi a scorrere la lista dei titoli che componevano il patrimonio del fondo si nota che una cospicua parte di esso era costituito da obbligazioni bancarie a lunga scadenza. Facendo un calcolo sulla somma delle quote percentuali del patrimonio del comparto emerge il dato per cui, al 30 giugno 2008, il 48,66% del patrimonio medesimo era investito in obbligazioni (in buona parte corporate e bancarie) con scadenza superiore al 2010. Si nota altresì la presenza di titoli obbligazionari con scadenza al 2094, 2064, 2054 e 2042. Così come emerge in modo evidente il fatto che il patrimonio fosse investito in titoli obbligazionari emessi da banche. Banche che, meno di tre mesi dopo, sarebbero state sull’orlo del crack poiché travolte dalla crisi dei mutui cartolarizzati sub prime come Citigroup, Bank of America, Barclays, UBS, HSBC Bank e (ciliegina sulla torta) Royal Bank of Scotland (istituto bancario letteralmente “crollato” sotto i colpi della crisi in atto ed attualmente sotto il controllo pubblico del Governo inglese). La medesima composizione di portafoglio apparirebbe sostanzialmente confermata anche nello stato patrimoniale del comparto al 30 dicembre 2008. Orbene, come è possibile che nel pieno di una crisi finanziaria (purtroppo) epocale, innescata dai mutui cartolarizzati un gestore detenesse, nel bilancio di un fondo collocato sul mercato e pubblicizzato sul sito internet come a “rischiosità bassa”, proprio dei mutui cartolarizzati ? Come è possibile che un fondo “di liquidità” che, da prospetto informativo, dovrebbe avere una residua durata media dei titoli su cui investe non superiore a dodici mesi, incorpori, per quasi la metà del proprio patrimonio, obbligazioni a scadenza superiore a due anni ? Come è possibile che, alla vigilia di un crollo del sistema bancario che (purtroppo) verrà ricordato negli annali della finanza, un gestore di un fondo che avrebbe dovuto investire nel mercato monetario (magari in titoli di Stato a breve scadenza) sia esposto, in maniera importante, su titoli obbligazionari di banche come se fosse un (ben più rischioso) fondo obbligazionario di tipo “corporate” ? E ancora: questi titoli sono stati acquistati sui mercati regolamentati o direttamente da controparti private ? Se il fondo fosse stato investito per buona parte in BOT (et similia), titoli di stato a breve scadenza, pronti contro termine e depositi bancari avrebbe dovuto scontare, nelle medesime forme, la grave crisi di liquidità che il gestore afferma di aver dovuto subire ? Forse gli ABS e gli altri crediti cartolarizzati, su cui il fondo era investito in modo rilevante, hanno la stessa illiquidità di un BOT o di un qualunque altro titolo di stato quotato sui mercati regolamentati ?
Pur volendo prescindere da siffatti, inquietanti interrogativi non si può fare a meno di notare come risulti piuttosto "inusuale" ed "atipico" che un fondo collocato come “Monetario” o “di liquidità” risulti prevalentemente investito in mutui cartolarizzati ed obbligazioni bancarie nel bel mezzo di una crisi finanziaria terribile come quella in attualmente in atto. Si può affermare con sicurezza che gli investitori siano stati “adeguatamente informati” circa la reale ed effettiva rischiosità del comparto e sugli strumenti finanziari su cui, specificamente, il comparto poteva investire, nonché sull’attitudine di questi ultimi a rispettare il livello di rischio “affermato” dalla Sicav al momento della stipula del contratto di sottoscrizione di quote ?
Non è superfluo ricordare come il nuovo articolo 21 del Testo Unico della Finanza disponga che i “soggetti abilitati” (definizione in cui rientrano anche le Sicav) nella prestazione di servizi ed attività di investimento, devono, tra l’altro, “utilizzare comunicazioni pubblicitarie corrette, chiare e non fuorvianti” a tacer del generale obbligo di comportarsi “con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”.
Orbene, vedere venduto con l’appellativo “di liquidità” un comparto di Sicav che, con un patrimonio di oltre un miliardo di Euro (dati al 30 giugno 2008) raccoglie certamente i patrimoni di centinaia di migliaia di risparmiatori europei; scoprire sul sito della stessa Società di investimento che il comparto suddetto opera sul mercato monetario (dunque acquistando strumenti “del mercato monetario”) investendo titoli di durata residua media non superiore ad un anno; sentirsi poi garantire che il fondo può accusare “lievi oscillazioni” e che “non ci sono aspettative di perdite di capitale” e poi, infine, scoprire che, all’esito di perdite superiori al 12% in pochi mesi, questo stesso fondo incorpora mutui cartolarizzati ed obbligazioni bancarie nel bel mezzo di una delle crisi più violente (innescata proprio da uno scellerato eccesso di cartolarizzazioni) che nell’ultimo secolo hanno colpito il sistema finanziario, qualche perplessità la genera.
Tuttavia, dal momento che questo blog NON E’ certo un banco d’accusa bensì un luogo virtuale di chiarimento e confronto sereno, sarà davvero apprezzato un eventuale intervento che la stessa DWS personalmente voglia svolgere per rispondere alle domande poste sopra. Sarà un piacere poter pubblicare integralmente qualsiasi intervento chiarificatore della Società interessata.

HABEMUS BLOG.... LEGAL BLOG !

I rigoristi perdoneranno la formula sacramentale utilizzata per titolare questo primo post. Essa tuttavia ha una sua ragion d'essere laddove si consideri che lo strumento del Blog (definito da Wikipedia come una particolare tipologia di sito internet, gestito e mantenuto da un soggetto che regolarmente posta in esso commenti, esperienze, descrizioni di eventi, od altro materiale), diffuso su scala mondiale ed avente ad oggetto gli argomenti più disparati non ha avuto, fino ad oggi, fortuna nel settore del diritto. Ovviamente il discorso è limitato all'Italia, dal momento che, all'estero, e specialmente negli U.S.A., i Legal Blogs (altrimenti conosciuti come Blawgs) sono diffusissimi e rappresentano quasi una sorta di "must" per ogni Avvocato. Ma a cosa serve un Legal Blog ? E poi, c'era proprio bisogno di un Legal Blog in Italia?
Volendo rispondere alla prima domanda, personalmente ritengo che il Legal Blog (oltre ad avere la caratteristica precipua di trattare di Diritto) finisca, alla fin fine, per assumere la funzione che il Blogger stesso (l'autore) gli attribuisce. Si possono trattare argomenti di Diritto in molti modi e mirando a rivolgersi ai più disparati interlocutori. E allora vediamo di chiarire "a cosa serve" questo Legal Blog che ho deciso di chiamare, con poca fantasia (lo ammetto!), "Affari & Diritto". L'argomento (o meglio gli argomenti) oggetto di trattazione saranno quelli indicati nel sottotitolo del Blog stesso. Si va dal Diritto dei contratti e dei consumatori fino a tematiche di Diritto Commerciale & Societario e, più nello specifico, di Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari (materie a me molto care essendo animato da una grande passione per esse). In fondo sono un Avvocato civilista che svolge la propria attività in favore di persone fisiche e società; è dunque naturale che questo Legal Blog rifletta sostanzialmente l'attività che quotidianamente svolgo fuori e dentro le aule dei Tribunali. Il poco fantasioso titolo è giustificato dal fatto che è sotto gli occhi di tutti la circostanza per cui, nella società odierna, il Diritto "è guidato" dagli Affari. Ciascuno di noi, quando si rivolge ad un Avvocato civilista lo fa per ottenere (possibilmente!) un beneficio patrimoniale. Anche la richiesta di tutela di quei diritti cd. "indisponibili" che entrano in ballo in cause di diritto familiare ovvero relative ai diritti della personalità, mette capo, quasi sempre, in via più o meno accentuata, a rivendicazioni di natura patrimoniale. In effetti, materie di studio quali l'Analisi Economica del Diritto servono proprio a rappresentarci come (si consenta la volgarizzazione) "le leggi seguono il denaro" (e non viceversa!), o meglio: "gli affari". Nascono nuove attività economiche, nuovi modi di guadagnare denaro ed ecco nuove norme pronte a regolamentarle.
Se, tuttavia, chi legge potrebbe dirsi tentato di disinteressarsi alla tematica pensando che "Affari & Diritto" sia un binomio di esclusivo interesse per un imprenditore, mi vedo costretto a contraddirlo subito facendo presente che, nell'ottica di chi scrive, un "affare" può esser rappresentato anche dall'acquisto di un certo numero di Bond argentini da una Banca (ma qui più che di "affare", si consenta l'ardire vista la giurisprudenza pressoché univoca, dovremmo parlare di "fregatura"!) e questi Bond possono essere acquistati tanto da un imprenditore, quanto da un pensionato! Dunque la mia intenzione è quella di toccare, con cadenza più o meno regolare, argomenti che possano interessare sia l'imprenditore, sia colui che non ha mai fatto impresa in vita sua. Argomenti i quali, risultando in buona parte il frutto di esperienze professionali del sottoscritto, costituiscono il pane quotidiano della sua attività. Premesso questo e spiegato qual'è il contenuto di questo "Legal Blog", occorre chiedersi qual'è il fine... cosa voglio farci con questo Legal Blog"? L'idea è chiara: vorrei creare un punto di incontro, di riflessione ed anche di dibattito (è possibile fare commenti, ovviamente non denigratori e diffamatori nei confronti di chicchessia) con il CITTADINO (sia esso imprenditore o meno). L'oggetto di questi post sarà costituito, pertanto, sia da novità in campo legislativo e giurisprudenziale, sia da notizie, avvertimenti, raccomandazioni, considerazioni (ecc.) le quali, senza avere la pretesa di ambire ad una consulenza legale (SIA CHIARO!) possono ad ogni modo aiutare chi legge a districarsi nella vasta giungla di abusi quotidiani a cui si è sottoposti da parte di soggetti "più forti". Ecco .... si dice a volte che noi Avvocati abbiamo "il pelo sullo stomaco" o che "ne vediamo di cotte e di crude"; ebbene, essendo ciò (in parte) vero mi piacerebbe altresì che questo Blog, nel suo piccolo, svolgesse un SERVIZIO PER IL CITTADINO. ....con tutti i limiti di rigore ed esaustività che, tuttavia, può avere un mezzo come questo. Insomma, valga l’assunto che queste pagine possano, al massimo, costituire un primo orientamento per chi legge, esse non potranno tuttavia, in alcun modo, sostituire il servizio di consulenza personalizzata che può essere erogato solo da un professionista abilitato (in carne ed ossa): sia esso Avvocato, Notaio, Commercialista, Revisore, ecc. .
Due ultime, doverose precisazioni. Questo Blog, nei casi in cui verranno citate Società od Enti NON intende in alcun modo rappresentare un banco d'accusa nei confronti di qualcuno. Esso porrà, al limite, dubbi ed interrogativi (sempre supportati da una preventiva e scrupolosa opera di documentazione da parte di chi scrive) al fine di stimolare un dibattito ed una riflessione. Dunque, sarà più che mai apprezzato, da parte di Società od Enti che si ritenessero "criticate" nelle loro attività, intervenire ufficialmente su questo spazio per puntualizzare, precisare e chiarire le proprie posizioni. Questi interventi, in ossequio allo spirito che anima questo spazio, oltre ad esser più che bene accetti saranno oggetto di pubblicazione INTEGRALE.
Ultima precisazione, essendo il presente Legal Blog diretto anche a soggetti che non hanno maturato studi specifici nel campo del Diritto, il linguaggio utilizzato, a volte, sarà volutamente "atecnico", sebbene mai superficiale. Insomma, qui sopra non si faranno disquisizioni di natura eminentemente dogmatica o dottrinaria. Non è certo un Legal Blog lo spazio adatto a svolgere questa funzione. Perciò, parafrasando il dictum di un noto e valente giurista: "Tollerate o' rigoristi, questa deviazione dalla strada maestra"! Tutta questa lunga premessa mi conduce inevitabilmente a rispondere alla seconda domanda che ho posto sopra: c'era proprio bisogno di un Legal Blog in Italia? Considerato che tale strumento, a parte pochi "pionieri" che già lo utilizzano sul web, tra gli Avvocati italiani è semisconosciuto e considerate le finalità che mi propongo di realizzare con queste pagine, la mia risposta è un deciso ed entusiastico SI !
Solo il tempo potrà dire se avevo ragione...